Particolare clausola contrattuale che le parti inseriscono in un accordo, al fine di tutelarsi reciprocamente. Nel momento in cui viene stipulato il contratto, le parti possono convenire che una consegni all’altra una somma di denaro o una certa quantità di beni della stessa natura di quelli oggetto del contratto a titolo di caparra: se, per esempio, si tratta della compravendita di 1.000 pezzi di un prodotto, la caparra potrà essere rappresentata da 100 pezzi; se, invece, si tratta dell’acquisto di un appartamento, la caparra potrà consistere solo in una somma di denaro. Questo tipo di caparra, detta “confirmatoria”, ha la funzione di rafforzare e confermare il vincolo contrattuale posto in essere.
Se il contratto viene regolarmente eseguito, la somma o i beni versati a titolo di caparra verranno considerati un acconto sull’intero prezzo concordato o una parziale esecuzione della prestazione dovuta. Se, invece, il contratto non ha regolare esecuzione, la parte inadempiente (cioè quella alla quale dovrà essere attribuita la mancata esecuzione) subirà gli effetti negativi conseguenti al proprio comportamento.
Se è stata questa parte a versare la caparra, non potrà pretenderne la restituzione, in quanto essa verrà “incamerata” dal contraente ‘incolpevole”. Se, al contrario, la parte inadempiente è quella che ha ricevuto la caparra, questa dovrà restituire il doppio della somma o della quantità di cose avute dalla controparte.
La parte non inadempiente, però, può sempre scegliere tra l’esecuzione del contratto o la risoluzione e il risarcimento del danno che il giudice potrà accertare in misura diversa da quella ipotizzata dalle parti con la caparra.
Esiste un altro tipo di caparra, detta “penitenziale”, che viene inclusa nel contratto, qualora una o entrambe le parti vogliano attribuirsi la facoltà di recedere dal contratto medesimo, cioè il diritto di liberarsi, senza conseguenza, degli obblighi assunti nei confronti dell’altro contraente, con la semplice comunicazione di tale volontà. Il meccanismo della caparra penitenziale è analogo a quello della caparra confirmatoria: la parte che esercita il diritto di recesso, se ha ricevuto la caparra, deve restituirla raddoppiata; se, invece, l’ha versata, la perderà. Alla stipula del contratto, le parti che intendono inserire la clausola relativa alla caparra dovranno specificare se si tratta di caparra confirmatoria o penitenziale: in mancanza, essa si riterrà confirmatoria.
Per fare in modo che una somma di denaro venga considerata come caparra e non come semplice acconto sul prezzo, occorre che le parti esprimano chiaramente tale volontà nel contratto.